Coloro che installano o hanno installato pannelli fotovoltaici possono usufruire di bonus o sgravi fiscali, ma non i tutti i casi.
Se hai installato un impianto fotovoltaico sul tetto della tua abitazione sai per certo che puoi usufruire di alcuni sgravi fiscali o bonus siglati dal governo, che, anche per l’anno 2023, ha previsto un rifinanziamento per poter accedere al nuovo bonus fotovoltaico per le famiglie, che viene chiamato anche “Reddito Energetico”.
Ma per chi possiede un impianto fotovoltaico installato in precedenza, ad esempio nel 2009 e che fruisce del secondo conto energia GSE, è possibile usufruire della detrazione della spesa del 50% per installare una batteria di accumulo? Scopriamolo in questo articolo.
Detrazione per la batteria di accumulo
Proviamo dunque a rispondere a questa domanda, cercando di capire se, nel vasto e complesso quadro degli incentivi delle Rinnovabili, è possibile usufruire del bonus del 50% in questo specifico caso. Ebbene il Bonus ristrutturazioni edilizie con detrazione IRPEF del 50% sulla spesa sostenuta, applicato ad un intervento di realizzazione di un sistema di accumulo di energia da fonte rinnovabile auto-prodotta, è compatibile con il secondo Conto Energia.
Il caso di divieto specifico all’utilizzo del bonus ristrutturazioni per un sistema di accumulo può essere applicato nel caso in cui sussista un impianto fotovoltaico incentivato già con il primo Conto Energia. Dopo aver realizzato l’impianto fotovoltaico incentivato con il secondo Conto Energia, pertanto, è possibile realizzare anche un sistema di accumulo applicando la detrazione fiscale per il 50% della spesa.
Riferimenti normativi
Il riferimento normativo primario è riscontrabile nella Circolare 13/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Tale nota prevede la compatibilità della detrazione per un sistema di accumulo con l’esistenza di un impianto fotovoltaico, ma esclude il caso in cui l’impianto non sia stato incluso nella detrazione in quanto oggetto di tariffe sottoposte a incentivi.
In questo caso specifico è utile prendere in considerazione la delibera ARERA (574/2014/R/EEL) che limita tale vincolo agli impianti incentivati con primo Conto Energia. Una nota ANIE del 12 febbraio 2020, interpreta invece le norme escludendo tale compatibilità solo se riferita agli impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti di cui ai DDMM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (primo Conto Energia), così come chiarito dalla sopra citata delibera ARERA. Si consiglia comunque di fare ulteriori verifiche prima di iniziare i lavori, valutando con attenzione i dati documentali relativi all’impianto specifico.