Per rifare il bagno e sostituire le finestre è possibile richiedere il Bonus eliminazione barriere architettoniche con detrazione al 75% ma solo ad alcune condizioni.
La Circolare 17/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla richiesta del Bonus al 75% barriere architettoniche, confermato fino al 2025. La misura consente di effettuare interventi nella propria abitazione approfittando di una detrazione superiore al 50%. L’agevolazione, poi, è l’unica che permette ancora di approfittare della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Se si svolgeranno lavori per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati o residenziali pubblici e superare/eliminare le barriere architettoniche si potrà ottenere un bel risparmio sulla spesa (il DL di riferimento è il numero 236 del 14 giugno 1989). Tra gli interventi che danno diritto all’agevolazione rientrano anche la sostituzione delle finestre nonché il rifacimento del bagno se modificati per adattarsi alla disabilità. Ricordiamo che non è necessario avere un componente con disabilità nel nucleo per chiedere l’accesso al Bonus barriere architettoniche. Condizione necessaria è che l’edificio oggetto di ristrutturazione sia già esistente e non nuovo. Inoltre, la misura spetta anche per i lavori su singoli appartamenti all’interno di un condominio.
Bonus eliminazione barriere architettoniche e sconto in fattura
Se la sostituzione delle finestre o la ristrutturazione del bagno garantiranno l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche allora il Bonus si potrà richiedere. Tra gli interventi ammessi anche la sistemazione di pavimenti, la sostituzione dei sanitari, l’adeguamento degli impianti, il rifacimento di scale e ascensori.
La misura prevede una detrazione del 75% per le spese sostenute tra i 30 mila e i 70 mila euro in base al numero delle unità immobiliari all’interno dell’edificio. Sono concesse anche la cessione del credito e lo sconto in fattura? Le somme possono essere cedute a diversi soggetti, istituti di credito e intermediari finanziari tenendo conto delle disposizioni vigenti. Significa che tale scelta non verrà concessa a parte rare eccezioni. La ripartizione in dieci anni dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto in fattura inviati all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati sono gli unici che ammettono le alternative.
Negli altri casi rimane unicamente la detrazione con restituzione del Bonus in cinque quote annuali. Ricordiamo come sia necessario effettuare i pagamenti con un bonifico per agevolazione o parlante. Altre modalità di versamento non sono ammesse. La causale da inserire nel bonifico è “Bonus barriere architettoniche articolo 119ter del Decreto Legge 34 del 2020 convertito nella Legge 77 del 2020“.