L’ordinamento giuridico italiano protegge gli animali e condanna severamente chi li uccide e chi li maltratta. Ecco come viene punita la violenza sugli animali in Italia
L’ordinamento giuridico italiano ha dato sempre maggiore rilievo agli animali, da affezione e non. Il Codice penale non punisce in modo esclusivo l’uccisione ma anche il maltrattamento, perpetrato sotto ogni forma. Ma quali pene sono previste contro chi va contro a queste regole? Ecco la risposta.
La giurisprudenza ha ritenuto perseguibile penalmente non solo chi commette violenza su animali, ma anche il proprietario di un animale che lo costringa a vivere in un ambiente non adatto, perché molto angusto oppure sporco.
L’articolo 544 bis del codice penale, rubricato “uccisione di animali” recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.
L’articolo 544 ter del codice penale, rubricato “maltrattamento di animali”, recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Le norme sono state introdotte al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono copertura legislativa diretta, restando ferma la tradizionale impostazione che nega un determinato grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.
Come sopra riportato, secondo il codice penale, chiunque uccide un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Siccome la morte di un animale potrebbe essere cagionata anche accidentalmente, ad esempio, mentre si è alla guida della autovettura personale, oppure per risparmiargli inutili sofferenze, ad esempio quando il veterinario somministra un farmaco per la soppressione, la legge ha attenzione di specificare che è punita penalmente esclusivamente la morte di un animale provocata per crudeltà o senza necessità.
In relazione a questo si può affermare che esclusivamente l’uccisione dolosa, vale a dire volontaria, e crudele è perseguita dalla legge, mentre le altre, se colpose oppure giustificate per il bene dell’animale stesso, non costituiscono reato.
Il maltrattamento di animali è il reato complementare a quello dell’uccisione di animali, vale a dire il delitto di maltrattamenti.
Secondo il codice penale, come riportato sopra, chi per crudeltà o senza necessità, provoca una lesione a un animale, oppure lo sottopone a sevizie o a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue stesse caratteristiche, è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro.
Rientra nel reato di maltrattamenti di animali ogni condotta che provochi non solo una lesione, vale a dire una ferita o una malattia, ma anche una sofferenza di tipo diverso.
Ne fanno parte sia le aggressioni fisiche, come calci, bastonate e percosse di ogni genere, sia le sevizie che consistono nel privarlo del cibo, nel farlo vivere in ambienti angusti o sporchi, nel sottoporlo a fatiche che non potrebbe sopportare.
La stessa pena prevista per il reato di maltrattamenti si applica anche a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, oppure li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Oltre a quelli sopra descritti, esistono altri reati nei confronti degli animali.
Sono delitti che si possono perseguire in ambito penale anche l’attività di organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o sofferenze per gli animali.
Le pene previste sono la reclusione da quattro mesi a due anni e multa da tremila a quindicimila euro, anche al fine dell’esercizio di scommesse clandestine (Art. 544-quater c.p.), oppure la promozione, l’organizzazione o la direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che ne possono mettere in pericolo l’integrità fisica.
La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni e multa da cinquantamila a 160mila euro (Art. 544-quinquies c.p.).
Come scritto sopra sia l’uccisione sia il maltrattamento di animali sono puniti con la reclusione.
Chi viene colto in flagranza mentre uccide un animale non può essere arrestato dalle forze dell’ordine.
L’arresto in flagranza di reato è una misura che consente alle forze dell’ordine di prelevare coattivamente l’autore del fatto e di metterlo in carcere, lasciandolo allo stesso tempo a disposizione del pubblico ministero in attesa della successiva convalida dell’arresto davanti al giudice.
Perché si possa procedere all’arresto, il colpevole deve essere colto nell’atto di compiere il delitto, ovvero in flagranza, oppure subito dopo averlo commesso. Il reato commesso deve essere punito con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni (art. 380 c.p.p.).
La legge disciplina anche l’arresto in flagranza facoltativo. In simili circostanze sono le autorità che hanno il compito di valutare la gravita del fatto al fine di procedere all’arresto.
In simili circostanze è richiesta come condizione minima che il delitto sia punito con la reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 381 c.p.p.).
Ma perché chi uccide un animale non viene arrestato? Una persona che uccide un animale non viene arrestata perché il delitto di uccisione di animali viene punito con la pena massima di due anni, molto inferiore ai cinque anni, di pena minima, stabiliti dalla legge perché si possa procedere all’arresto obbligatorio in flagranza, e inferiore anche ai tre anni di pena massima prevista per l’arresto facoltativo.
Lo stesso si deve dire per il diverso delitto di maltrattamento di animali.
Contro chi commette simili reati, si deve subito sporgere denuncia alle autorità, che, da parte loro, procederanno con le indagini rinviando a giudizio l’autore dell’uccisione o del maltrattamento di animali.
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