Il pagamento del ticket sanitario non è sempre dovuto. In determinati casi è prevista l’esenzione. Vediamo quando spetta ai pensionati.
Il ticket sanitario è stato introdotto nel 1982 per permettere agli assistiti di partecipare al costo delle prestazioni sanitarie che richiedono.
Le prestazioni per le quali è previsto il pagamento del ticket sono le visite specialistiche e gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, quelle eseguite in Pronto Soccorso senza carattere di urgenza o emergenza e le cure termali.
Per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale si prevede un importo massimo del ticket di 36,15 euro per ricetta. In una stessa ricetta possono esserne inserite fino ad otto della stessa branca specialistica. Non tutti devono pagare, però, il ticket sanitario.
Ci sono cittadini esenti per la presenza di patologie croniche o rare, perché invalidi riconosciuti o perché in stato di gravidanza, per la diagnosi precoce di tumori o per l’accertamento dell’HIV. Un’altra esenzione, invece, è legata al reddito in associazione all’età dell’assistito oppure alla condizione sociale.
Tutte le informazioni dettagliate sulle esenzioni dal pagamento del ticket sanitario sono state raccolte sul portale salute.gov.it del Ministero della Salute nell’apposita sezione.
Si potranno approfondire tutte le diverse tipologie di esenzione. Noi ci soffermeremo su quelle legate al reddito e ai pensionati. Il diritto è previsto se sussistono determinate condizioni personali e sociali nonché reddituali.
Con il Codice E01 risultano esenti i cittadini di età superiore a 65 anni (o inferiore ai sei anni) che appartengono ad un nucleo familiare con reddito annuo totale entro i 36.152,98 euro. Il Codice E03 riguarda i titolari di pensioni sociali e i familiari a loro carico. L’assegno sociale viene erogato, ricordiamo, a chi ha un reddito basso, sotto i 6.591,39 euro.
Il Codice E04 rende esenti i titolari di pensioni al minimo con età superiore ai 60 anni (familiari a carico compresi). Condizione necessaria è appartenere ad un nucleo familiare con reddito annuo inferiore a 8.263,31 euro che sale a 11.362,05 euro se coniugati e di altri 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Sarà compito del medico prescrittore verificare la presenza dell’assistito nella lista degli esenti dell’Anagrafe Tributaria tramite il sistema Tessera Sanitaria per poi inserire nella prestazione prescritta il codice di esenzione corrispondente. Ogni Regione, poi, può definire altri criteri di esenzione e allargare la platea dei beneficiari. Andando sul sito ufficiale della regione di residenza si scopriranno eventuali eccezioni alle direttive generali.
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