Legge 104 e acquisto auto, c’è l’aliquota agevolata al 4%: a chi è riservata

Con la legge 104 è prevista un’agevolazione al 4% per l’acquisto dell’auto. Ecco chi sono i beneficiari e con quali requisiti richiederla.

Le persone con disabilità possono acquistare un’auto grazie a una serie di vantaggi che rientrano tra le agevolazioni della legge 104.

In base a determinati requisiti, infatti hanno diritto sia alla detrazione Irpef del 19% sia all’agevolazione dell’IVA al 4%. Le auto da acquistare possono essere anche elettriche o ibride, l’importante è che al disabile siano riconosciuti i benefici della legge 104. Scopriamo chi sono i beneficiari e come ottenere uno sconto sull’IVA al 4%.

Acquistare un’auto con la legge 104 e con IVA al 4%: ecco a chi è riservata l’agevolazione

Non a tutti coloro che hanno una disabilità spettano le agevolazioni, perché spesso questa dipende dalla tipologia e dalla gravità. Infatti, possono ottenere l’IVA al 4% i seguenti soggetti:

  • non vedenti;
  • sorde;
  • disabilità psichica o mentale titolare di indennità di accompagnamento;
  • con grave limitazione della capacità di deambulare;
  • con ridotte o impedite capacità motorie, in questo caso il veicolo deve essere adattato.
Acquisto auto con legge 104 e IVA al 4%
Legge 104 e acquisto auto: i beneficiari (spraynews.it)

Secondo la legge 104 le agevolazioni sono previste sia alla persona con disabilità sia ai familiari, purché il soggetto disabile sia a carico fiscalmente. Per essere considerati a carico fiscalmente la persona deve avere un reddito inferiore a 2.840,51 euro. Tale somma aumenta a 4mila, se la persona disabile è a carico di un familiare fino a 24 anni di età.

Un esempio per chiarire: un figlio disabile è sicuramente a carico del genitore, per questo sarà quest’ultimo a beneficiare dell’IVA agevolata per l’acquisto dell’auto.

Oltre ai requisiti fisici, per ottenere un’auto con IVA del 4% è importante anche il verbale di invalidità che deve essere redatto da una Commissione medica. Le definizioni previste sono tre.

La prima definizione, “Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”, prevede che il veicolo sia adattato in base alle indicazioni della Commissione medica.

Invece, le altre due definizioni non prevedono l’obbligo dell’adattamento del veicolo:

  • “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”;
  • “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”.

L’IVA agevolata del 4% si applica sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a: 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibride; 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido; potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico. Inoltre, il veicolo può avere fino a un massimo di 9 posti, conducente incluso.

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