Con la legge 104 è prevista un’agevolazione al 4% per l’acquisto dell’auto. Ecco chi sono i beneficiari e con quali requisiti richiederla.
Le persone con disabilità possono acquistare un’auto grazie a una serie di vantaggi che rientrano tra le agevolazioni della legge 104.
In base a determinati requisiti, infatti hanno diritto sia alla detrazione Irpef del 19% sia all’agevolazione dell’IVA al 4%. Le auto da acquistare possono essere anche elettriche o ibride, l’importante è che al disabile siano riconosciuti i benefici della legge 104. Scopriamo chi sono i beneficiari e come ottenere uno sconto sull’IVA al 4%.
Acquistare un’auto con la legge 104 e con IVA al 4%: ecco a chi è riservata l’agevolazione
Non a tutti coloro che hanno una disabilità spettano le agevolazioni, perché spesso questa dipende dalla tipologia e dalla gravità. Infatti, possono ottenere l’IVA al 4% i seguenti soggetti:
- non vedenti;
- sorde;
- disabilità psichica o mentale titolare di indennità di accompagnamento;
- con grave limitazione della capacità di deambulare;
- con ridotte o impedite capacità motorie, in questo caso il veicolo deve essere adattato.
Secondo la legge 104 le agevolazioni sono previste sia alla persona con disabilità sia ai familiari, purché il soggetto disabile sia a carico fiscalmente. Per essere considerati a carico fiscalmente la persona deve avere un reddito inferiore a 2.840,51 euro. Tale somma aumenta a 4mila, se la persona disabile è a carico di un familiare fino a 24 anni di età.
Un esempio per chiarire: un figlio disabile è sicuramente a carico del genitore, per questo sarà quest’ultimo a beneficiare dell’IVA agevolata per l’acquisto dell’auto.
Oltre ai requisiti fisici, per ottenere un’auto con IVA del 4% è importante anche il verbale di invalidità che deve essere redatto da una Commissione medica. Le definizioni previste sono tre.
La prima definizione, “Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”, prevede che il veicolo sia adattato in base alle indicazioni della Commissione medica.
Invece, le altre due definizioni non prevedono l’obbligo dell’adattamento del veicolo:
- “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”;
- “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”.
L’IVA agevolata del 4% si applica sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a: 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibride; 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido; potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico. Inoltre, il veicolo può avere fino a un massimo di 9 posti, conducente incluso.