È necessario rispettare un tempo ben preciso per programmare un nuovo matrimonio dopo il divorzio. Ecco cosa prevede la legge per non incorrere in sanzioni anche pesanti.
Il momento del divorzio rappresenta sempre un passo doloroso, nella maggior parte dei casi tutt’altro che fatto a cuor leggero, visto che rappresenta sempre un fallimento dell’esperienza matrimoniale. A volte però non resta che prendere atto del rapporto ormai logoro e di come sia impossibile andare avanti per il bene di entrambi, specialmente se i sentimenti sono ormai finiti. È un errore anche cercare di proseguire anche solo per quieto vivere o anche solo pensando che questo sia il bene dei figli, soprattutto se sono piccoli: loro spesso, infatti, si rendono conto di quello che non va in casa e non accetterebbero che si sia fatto buon viso a cattivo gioco quando la realtà è diversa.
In alcuni casi, però, la decisione può essere presa per ricostruirsi una vita con un’altra persona e ci si rende conto di quanto sia diventata importante, addirittura a distanza di poco tempo dal primo incontro. Ci sono però delle tempistiche previste dalla legge che è necessario rispettare per contrarre un nuovo matrimonio e che è bene conoscere.
Quando si può programmare un nuovo matrimonio dopo il divorzio
Avere la volontà di ricostruirsi una vita al termine di un rapporto finito male può essere più che naturale. L’ideale sarebbe però pensare di farlo tenendo presenti anche gli interessi e i sentimenti delle persone che hanno fatto parte della nostra vita fino a qualche tempo prima, specialmente se ci sono figli di mezzo. Se le seconde nozze vengono inoltre programmate poco tempo dopo la separazione, può essere inoltre naturale pensare che la relazione fosse in essere già da diverso tempo prima. A quel punto può esserci il rischio che l’ex possa chiedere di ridiscutere i termini in sede legale, cosa che evidentemente è bene evitare.
Ogni questione a riguardo per evitare fraintendimenti è stata presa in considerazione da una legge ben precisa, in modo tale da sapere come comportarsi. Le norme, però, effettuano una chiara distinzione tra uomini e donne, non tanto come atto discriminativo quanto per tutelare i figli.
Si parte infatti dal presupposto che i figli (esistono ovviamente delle eccezioni) di una donna sposata siano del marito. Se invece una donna incinta dovesse divorziare, ci sarebbe il problema del riconoscimento, visto che spetterebbe all’uomo decidere se dare il suo cognome o meno.
È proprio per questo che un uomo può programmare un nuovo matrimonio non appena la sentenza di separazione passa in giudicato. Questo sta a significare che debbano passare sei mesi dalla pubblicazione nella cancelleria del giudice o 30 giorni dalla notifica all’ex coniuge. In entrambi i casi è ovviamente necessario che non ci sia alcuna opposizione da parte dell’ex moglie.
Nel caso della donna, invece, la tempistica si allunga ed è previsto quello che è definito “lutto vedovile”, calcolato in 300 giorni dalla firma. Non sono mancati negli anni i legislatori che hanno ritenuto questa norma non più adatta, ma fino ad ora non sono state previste modifiche.
Le sanzioni per gli irregolari
Non può che essere necessario a questo punto capire quali possano essere le conseguenze a cui si può andare incontro se non si dovesse rispettare la normativa e si dovesse decidere di programmare un nuovo matrimonio dopo il divorzio a distanza troppo ravvicinata.
Chi non osserva il lutto vedovile può subire una multa da 20 a 82 euro. Insomma, si tratta di un importo decisamente esiguo, che può consentire anche alle donne di contrarre nuove nozze senza dover attendere a lungo.
Ci sono però delle eccezioni tutt’altro che rare, che permettono di procedere in tempi più rapidi: matrimonio non consumato, interruzione dell convivenza comprovata da almeno 300 giorni, matrimonio annullato per impotenza generandi di uno dei due coniugi, accertato stato di non gravidanza, omologa della separazione consensuale o passaggio in giudicato della separazione giudiziale.
Si può invece sposare la stessa persona di nuovo dopo il passaggio in giudicato.