Ci sono certe affermazioni che l’avvocato non può rivolgere al suo cliente, magari credendo che esso non sia informato legalmente parlando.
Assumere un avvocato vuol dire quasi sempre avere un problema da dover risolvere. Il termine latino dal quale viene la parola avvocato è infatti “advocatus” dal verbo “advocare” cioè chiamare a propria difesa. Quindi l’avvocato è quel professionista esperto di diritto che da assistenza in favore di una parte nel giudizio, è un rappresentate legale per conto del suo cliente.
Sapevi che però ci sono alcune cose che l’avvocato non può dirti? Se lo fa rischia un illecito disciplinare e può essere anche sospeso dall’esercizio della sua professione. Ci sono state infatti numerose sentenze del Cnf, il Consiglio Nazionale Forense cioè l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura che rappresenta l’intera classe forense. Molti legali infatti hanno subito sanzioni perchè in molte circostanze, essi hanno perpetuato dei veri e propri abusi realizzati grazie all’ignoranza del cliente. Vediamo quindi quello che un avvocato non può dire al cliente.
Tutto ciò che l’avvocato non può dirti
“Paghi solo in caso di vittoria”. Questo è una sorta di slogan che l’avvocato può usare per attratte clienti e poi chiedere comunque un rimborso delle spese vive. Secondo il Cnf questo è un comportamento contrario ai doveri di fornire al cliente un’informazione veritiera e non ingannevole.
“Prima consulenza gratuita”. Spesso succede che la consulenza è solo uno specchietto per le allodole: la scusa per attrarre l’assistito allo studio e farsi poi da questi conferire il mandato per la difesa processuale. L’avvocato ha l’obbligo di essere trasparente sulle possibilità di riuscita della causa.
“Se vinciamo facciamo a metà”. L’accordo con cui l’avvocato chiede un pagamento a percentuale si chiama patto di quota lite. La percentuale concordata in anticipo va calcolata in base al valore astratto della controversia, indipendentemente da quanto poi si riuscirà ad ottenere dall’avversario. Ad esempio, se una persona aspira ad ottenere 20mila euro l’avvocato può averne il 10%. Sarebbe illegittimo prevedere il 10% di quanto si riesce a recuperare. La percentuale da dare all’avvocato è calcolata sull’aspettativa, sulla richiesta iniziale alla controparte e non sul risultato concretamente conseguito.
“Se non mi paghi non ti do i documenti”. Una volta conclusa la causa l’avvocato deve subito restituire al proprio cliente tutti i documenti che ha da questi ricevuto. Non può minacciare il cliente di non restituirli se non gli viene prima pagata la propria parcella. Un comportamento del genere è un grave illecito disciplinare ed è punibile penalmente.
“Mi dai solo un rimborso spese e per il resto sei coperto dal gratuito patrocinio” Il cliente potrebbe usufruire del gratuito patrocinio qualora il suo reddito glielo consenta. Una volta riconosciuto tale beneficio, l’avvocato non può chiedere alcun pagamento al proprio cliente, neanche a titolo di rimborso delle spese vive o per la benzina necessaria agli spostamenti. Questa sarebbe una grave violazione dei propri obblighi.
“Ecco chi sono i miei clienti” Un avvocato non può comunicare agli altri il nome dei propri clienti al fine di farsi pubblicità. Questa è una violazione delle regole deontologiche.
Nel momento in cui l’avvocato compie uno di questi illeciti, il cliente può segnalarlo al Consiglio dell’Ordine Forense ove questi è iscritto in modo che venga avviata la procedura sanzionatoria. Per riceve un risarcimento il cliente dovrà rivolgersi al tribunale ordinario civile con un’ apposita causa durante la quale dovrà dimostrare di aver subito il danno.