Sei sicuro di poterti mettere alla guida con le infradito o con i tacchi a spillo? Scopri la verità per non beccare multe salate.
Si sente dire da un po’ di tempo che chi viene sorpreso a guidare con ciabatte o scarpe dal tacco vertiginoso è passibile di contravvenzione, ma cerchiamo di fare chiarezza. Ecco gli obblighi del Codice della Strada.
Si può guidare tranquillamente l’auto indossando al piede scarpe con i tacchi alti o infradito? Ecco che cosa dice la legge italiana in merito alla guida. Non farti trovare impreparato.
Guida con tacchi e infradito, che cosa dice la legge italiana
Molto spesso in estate ci si mette alla guida con dei sandali, e magari delle infradito, delle comuni ciabatte da mare o delle scarpette in gomma, in altre occasioni, in particolar modo le donne, indossano calzature con tacchi alto, a spillo, ma queste scelte possono pesare sul nostro conto corrente e soprattutto sulla validità della nostra nostra patente, se subiamo controlli delle forze dell’ordine, chiamate a verificare il comportamento dei guidatori in strada?
Questa questione non è banale, come forse a qualcuno potrebbe sembrare, perché in verità capita molto spesso di farsi questa domanda quando ci si mette alla guida, in particolar modo in questo periodo dell’anno. Dunque cerchiamo di fare chiarezza.
La legge italiana disciplina il comportamento dei guidatori dei veicoli attraverso il cosiddetto Codice della Strada. Tale testo di legge prevedeva, fino al 1993 il divieto assoluto di mettersi alla guida con al piede delle infradito, o ciabatte, e veniva sanzionato anche il conducente che fosse stato trovato scalzo. A partire però dal 1993 la norma è stata abrogata e per questo motivo, nonostante sia rimasta come reminiscenza di quel divieto la paura di essere sorpresi a guidare con scarpe non ammesse, la verità è che si può scegliere di guidare con qualsiasi calzatura. Resta il fatto che indossare scarpe con i tacchi vertiginosi, molto sottili, o ciabatte e sandali può diventare oltre che molto scomodo anche abbastanza pericoloso.
Inoltre è bene ricordare che all’articolo numero 140, comma 1 il Codice della Strada prescrive agli utenti della strada di “comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.” e che l’articolo 141, comma 2 prevede anche che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”