Non tutti sanno che per il verbale 104 senza gravità è possibile fare ricorso e ottenere il comma 3: scopriamo come.
Dopo aver effettuato la visita per la revisione dell’invalidità, il verbale fornito dall’ASL al soggetto affetto da invalidità può essere impugnato.
I cittadini affetti da invalidità hanno diritto ad una serie di agevolazioni e benefici per effetto della legge 104. Tuttavia, per accedere alle suddette agevolazioni è necessario che la condizione di invalidità e l’eventuale gravità vengano accertate in seguito visita medica eseguita da una commissione proposta dall’INPS.
Successivamente, la commissione redigerà un verbale, che sarà consegnato al diretto interessato e dove saranno indicate le condizioni di salute in cui è il soggetto. Può accadere che la valutazione della commissione medica non sia in linea con le aspettative dell’invalido. In tal caso la legge prevede la possibilità di richiedere una revisione.
Quest’opportunità è riconosciuta anche quando le condizioni di salute peggiorano nel corso del tempo, dopo l’ultima valutazione sanitaria. Anche se si può ottenere una nuova visita medica e opportuno specificare che l’eventuale riconoscimento di una disabilità o di una maggiore gravità non avrà effetti retroattivi.
Verbale 104 senza invalidità: come presentare ricorso
Secondo quanto stabilito dalla disciplina italiana, il soggetto affetto da invalidità ha la possibilità di impugnare il verbale redatto dalla commissione medica, nel caso in cui ritenga che questo non abbia prodotto il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 104. In alternativa è possibile presentare ricorso direttamente in tribunale.
Tuttavia, prima di procedere legalmente è necessario che vi sia un accertamento tecnico preventivo. Quando il verbale nega il riconoscimento di una condizione di disabilità è possibile impugnarlo. Prima di dare il via ad un procedimento legale è necessario sottoporsi ad un accertamento tecnico preventivo, che permetterà al tribunale di nominare un consulente tecnico d’ufficio che sarà incaricato di effettuare la valutazione sanitaria.
Senza l’accertamento tecnico preventivo non si può procedere con l’impugnazione in tribunale. Inoltre è necessario rispettare anche determinati termini temporali: il soggetto interessato ha 6 mesi di tempo dal momento in cui gli è stato notificato il verbale. Trascorsi sei mesi non potrà più impugnare il verbale, ma potrà presentare una nuova domanda amministrativa per il riconoscimento dell’invalidità.
In seguito, alla consulenza tecnica il giudice fissa un termine di massimo 30 giorni per prendere la decisione, che può portare alla contestazione o all’accettazione delle conclusioni del consulto tecnico.